Lo statuto dell'Associazione

statuto

Articolo 1: denominazione

E’ costituita l’Associazione “RAID FOR AID” è una Associazione sportiva e culturale, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice Civile.
E una libera associazione di fatto, apolitica ed apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro e non ha scopo di lucro ed ha carattere di operatività nazionale ed internazionale.

 

Articolo 2: sede

Ha la sede principale a Piacenza in Via Barbieri n° 9/D, Italia.
Tale sede, in base alle future esigenze, potrà essere spostata in un luogo più consono alle esigenze logistiche del gruppo stesso.

Articolo 3: scopo
Lo scopo dell’Associazione è lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
Inoltre ha lo scopo di promuovere una cultura di pace e di solidarietà, anche attraverso il coordinamento e l’attività dei soci aderenti sul territorio, promuovere l’affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione, intervenire con iniziative umanitarie in favore di popolazioni che soffrono le conseguenze sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione. Portare soccorso alle vittime di calamità naturali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le finalità specifiche dell’Associazione sono:
- Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, attraverso viaggi in moto per portare sostegno alle associazioni umanitarie nazionali ed internazionali che operano nei vari territori.
- Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.
L’Associazione è altresì caratterizzata della democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.

Articolo 4: patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.
Eventuali lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Articolo 5: finanziamenti
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti e da sponsorizzazioni, nonché da eventuali attività commerciali marginali.

 

Articolo 6: durata e gestione
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea degli associati.
L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 giugno seguente.
L’eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 7: soci
Sono soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
I soci si dividono in:
- Soci fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
- Soci ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie.
- Soci onorari. Sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell’attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell’Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci ordinari, solo le persone che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva.
La qualifica di socio ordinario si ottiene previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull’ammissione del candidato con decisione motivata.
L’Associazione è aperta a tutti senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa, tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Articolo 8: diritti dei soci
Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo.


Articolo 9: decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 4 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria.
Nel caso corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 10: organi
Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 11: Assemblea
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, sms, e-mail.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12: compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali,per la nomina degli organi direttivi alla vita ed i rapporti dell’Associazione che non rientrano nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13: validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 14: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, composto da almeno tre soci e fino ad un massimo di cinque, viene eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto dal Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente e da almeno un consigliere e fino a tre consiglieri.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio rimane in carica tre anni, i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di dimissione o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione, i consiglieri così rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
Il Consiglio nomina , al proprio interno, un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario che, nei consigli composti da tre soci consiglieri, svolge anche l’incarico di Tesoriere.

Articolo 15: compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione..
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente
Le delibere del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità

In particolare il Consiglio:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesti dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto delle decisioni dell’assemblea dei soci;
g) redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 16: Presidente
Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo e la durata della sua carica è di 3 anni.
Dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed ha quindi la responsabilità giuridica.

Articolo 17: Vice Presidente
Il Vice presidente è eletto dal Consiglio direttivo.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18: Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 19: Il tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20: Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

 

Piacenza, 31 marzo 2011.